Art. 2.
(Incremento dell'assegno supplementare spettante alle vedove di invalidi di 1a categoria).

      1. Al quarto comma dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole: «pari al cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta per cento».